Come inizia la procedura di Mediazione
Per avviare la procedura la parte interessata compila l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria della Camera di mediazione o reperibile al presente link, indicando:
- il nome dell’Organismo di mediazione;
- Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni (per le materie per cui la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 28/2010, le parti sono tenute a presenziare con l’assistenza di un avvocato)
- L’oggetto della lite;
- Le ragioni della pretesa;
- Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile
- La sede dell’Organismo dove intende avviare la mediazione che corrisponde al luogo del giudice territorialmente competente secondo le regole del codice di procedura civile.
La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda.
In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
La Segreteria dell’Organismo, con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, comunica alla controparte l’avvio della procedura.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. In tale incontro gratuito, informativo di programmazione, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Il mediatore, a richiesta della parte istante, svolge l’incontro anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo rilascia l’attestato di conclusione del procedimento all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
Come da norme vigenti, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Per ogni altra informazione, consultare il Regolamento.