Come si svolge la procedura di Mediazione
La Segreteria, ricevuta l’istanza di mediazione, avvisa il Consiglio Direttivo, affinché questo provveda alla nomina del Mediatore ovvero all’attivazione della Commissione di Mediatore ad hoc secondo quanto previsto dal Regolamento. Di concerto con il Mediatore e/o con la Commissione di Mediazione, fissa il primo incontro secondo la disponibilità delle parti in lite.
La Segreteria provvede quindi a comunicare alle parti il nominativo del Mediatore, nonché il giorno e l’ora fissati per il primo incontro. La sede dell’incontro sarà quella scelta dall’istante in base al luogo del giudice territorialmente competente.
Le parti sono invitate ad intervenire personalmente alle riunioni comuni ed agli eventuali incontri separati. Nelle materia di cui all’ art. 5 del D. Lgs 28/2010 ( condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione con il messo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e e finanziari) le parti devono essere assistite da un avvocato.
La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell’incontro di mediazione, le parti ed il mediatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.